26 Aprile 2024 17:21

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La quota di compartecipazione, per imprudenza, agli interventi: le tariffe del soccorso alpino

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tariffe del soccorso alpinoLe tariffe del soccorso alpino

La quota di compartecipazione, per imprudenza, agli interventi del soccorso alpino

Nel novembre 2015 Regione Lombardia ha approvato il piano tariffario in applicazione della legge regionale 17 marzo 2015 n. 5, Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza.

Quota di compartecipazione alla spesa a carico dell’utente trasportato per interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, nei casi in cui non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto Soccorso:

–mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista) Euro 56,00
–mezzo di soccorso Intermedio (infermiere e autista/soccorritori certificati) 70 €;
–mezzo di Soccorso Avanzato (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere) 115 €;
–squadra a terra del CNSAS 95 €;
–elisoccorso (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino) 1.500 €

Tariffe del soccorso alpino – Ulteriori indicazioni

-Quota massima esigibile 780 € per evento;
-la quota oraria di compartecipazione a carico dell’utente viene parametrata ai minuti di effettivo impegno della risorsa così come rendicontato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza che gestisce l’evento;
-riduzione del 30% a favore dei residenti in Lombardia (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile);
-incremento del 30% in caso di comportamento imprudente (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile);
-la compartecipazione alla spesa è esigibile quando la richiesta di soccorso proviene dall’utente o è riconducibile allo stesso;

CONSIGLI DEL SOCCORSO ALPINO

-la verifica della sussistenza delle condizioni che prevedono la partecipazione alla spesa da parte della persona soccorsa spettano alla competente Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza in coordinamento, se intervenuto, con il medico dell’equipe di soccorso sanitario;
-la definizione di comportamento imprudente è a carico del CNSAS e viene effettuata secondo parametri definiti da CNSAS e comunicati ad AREU;
-nei casi in cui l’intervento venga effettuato dal solo personale CNSAS (senza coinvolgimento di personale sanitario) nulla è dovuto allo stesso in quanto tale attività è già finanziata dalla Regione Lombardia tramite apposita convenzione tra AREU e CNSAS;
-la quota è relativa al singolo trasporto e non al numero delle persone trasportate;
-il calcolo dei tempi che determinano la quota esigibile parte dal momento dell’attivazione della risorsa da impiegare;

-nel caso in cui il costo imputabile risultasse complessivamente inferiore ai 50 € non si procederà all’addebito dell’importo;
-a gestione amministrativa della pratica (fatturazione, incasso) è in carico alla Azienda Ospedaliera sede della SOREU che ha gestito l’evento;
-gli introiti derivanti dall’applicazione della norma sono a beneficio della Regione;
-in caso di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente di altra regione l’importo per la compensazione della mobilità addebitato alla Azienda Sanitaria/Regione di residenza viene ridotto di una cifra pari all’importo versato dall’utente”.

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